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Sez. 4, Sentenza n. 8186 del 28/01/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170466 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTO AMMINISTRATIVO LESIVO DI SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DERIVANTE DA ALTRO ATTO AMMINISTRATIVO - DISAPPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSPENSIONE DI PATENTE DI GUIDA.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170466-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTO AMMINISTRATIVO LESIVO DI SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DERIVANTE DA ALTRO ATTO AMMINISTRATIVO - DISAPPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSPENSIONE DI PATENTE DI GUIDA.*

La sindacabilità di un atto amministrativo, ai fini della sua disapplicazione se illegittimo, da parte del giudice ordinario, è limitata all'ipotesi in cui il diritto soggettivo, che si deduca leso, sia autonomo e preesistente rispetto all'atto amministrativo. Ne consegue che non può comprendere l'ipotesi in cui la situazione giuridica lesa trovi la sua fonte in un atto della pubblica amministrazione. (nella specie è stato ritenuto che il giudice ordinario non possa disapplicare il provvedimento di sospensione della patente di guida, poiché l'abilitazione alla guida deriva per l'interessato da un atto della P.a.). (Conf mass n 168620).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 81, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)