Sez. 4, Sentenza n. 6355 del 03/02/1986 Ud. (dep. 27/06/1986) Rv. 173239 - 01
ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACABILITÀ DEL GIUDICE ORDINARIO - AI FINI DELLA SUA DISAPPLICAZIONE - PER ILLEGITTIMITÀ - LIMITI E FONDAMENTO - EFFETTI - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE E REVOCA - DI PATENTE DI GUIDA - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACABILITÀ DEL GIUDICE ORDINARIO - AI FINI DELLA SUA DISAPPLICAZIONE - PER ILLEGITTIMITÀ - LIMITI E FONDAMENTO - EFFETTI - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE E REVOCA - DI PATENTE DI GUIDA - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La sindacabilità da parte del giudice ordinario di un atto amministrativo, ai fini della sua disapplicazione se illegittimo, è limitata alla ipotesi di un diritto soggettivo leso, autonomo e preesistente rispetto all'atto amministrativo, che, per effetto di tale atto, non possa essere esercitato e non può comprendere il caso in cui la situazione giuridica soggettiva, che si deduce lesa, trovi la sua fonte in un atto della stessa pubblica amministrazione. Ne consegue che il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento di sospensione o di revoca della patente di guida, la cui validità ed efficacia può essere tutelata solo in Sede amministrativa. (V mass n 167077; (V mass n 168620; (V mass n 169174; (V mass n 170304; (V mass n 170466).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)