Sez. 2, Sentenza n. 6727 del 09/02/2006 Cc. (dep. 22/02/2006) Rv. 233520 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato - Sindacato del giudice del riesame - Conferma della misura cautelare con riferimento alla finalità di confisca ex art. 12 sexies D.L. 306 del 1992 - Legittimità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
In sede di riesame, il giudice non può giustificare il sequestro preventivo disposto ex art. 321 comma primo cod. proc. pen. per evitare che la libera disponibilità dei beni aggravi le conseguenze del reato, affermando che nella specie risultavano gli estremi per l'emissione di un sequestro volto alla confisca dei beni stessi, sulla base dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n.356 del 1992.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)