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Sez. 2, Sentenza n. 12910 del 26/02/2007 Cc. (dep. 29/03/2007) Rv. 236458 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Sequestro preventivo - Richiesto dal P.M. per tutte le tipiche finalità cautelari - Ambito del sindacato del giudice del riesame - Indicazione nel provvedimento di sequestro soltanto di alcune delle finalità tipiche - Riduzione dell'ambito del sindacato del giudice del riesame - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236458-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In sede di riesame, il tribunale ha il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione in riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento del sequestro, emesso dal primo giudice con riferimento a talune soltanto delle esigenze cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo, emesso in funzione della confisca, facendo riferimento alla diversa finalità di impedire che la libera disponibilità delle cose potesse agevolare o aggravare le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati, pure richiamata dal pubblico ministero con la richiesta di sequestro preventivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)