Sez. L, Sentenza n. 1372 del 02/02/2002 (Rv. 552040 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Settore dello spettacolo - Contratto a termine - Apposizione del termine - Legittimità - Condizioni - Aumento del rilievo delle prestazioni in corso di rapporto - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
È legittima, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lett. e) della legge n. 230 del 1962 l'apposizione del termine al contratto di lavoro quando si tratta di assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; pertanto, deve escludersi che sia illegittimo il termine e che il contratto si trasformi de iure in contratto a tempo indeterminato, qualora, durante lo svolgimento del rapporto, le prestazioni assumano un maggiore rilievo o una maggiore qualificazione professionale rispetto a quelle contrattualmente previste.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. E, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)