Sez. L, Sentenza n. 4711 del 23/07/1986 (Rv. 447420 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIE - LEGITTIMITÀ.*
Ove al contratto di lavoro sia stato apposto un termine in ragione dell'esecuzione di un'opera o di servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale - ipotesi questa prevista dalla lettera C) dell'art. 1 della legge n. 230 del 1960 come legittimante l'apposizione del termine - il datore di lavoro può, nel corso del rapporto, adibire il lavoratore anche a mansioni diverse da quelle originariamente assegnategli (secondo l'ordinaria disciplina dello jus variandi nei limiti previsti dall'art. 2103 cod. civ.) atteso che per la legittimità del termine è sufficiente l'obiettiva ricorrenza iniziale della situazione di fatto descritta nella lettera C) del citato art. 1. (V 2022/80, mass n 405659; (V 214/84, mass n 432475).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)