Sez. 3, Ordinanza n. 10131 del 15/04/2024 (Rv. 670777-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Proposta sintetica di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. - Mancata proposizione dell’istanza di decisione - Decreto di estinzione - Rimedi - Opposizione ex art. 391 c.p.c. - Necessità - Mancato rispetto del termine di 10 giorni - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come opposizione ex art. 391 c.p.c. l'istanza di revoca del provvedimento di estinzione, dichiarandola poi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni).
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)