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Sez. 5, Sentenza n. 2204 del 23/01/1973 Ud. (dep. 17/03/1973) Rv. 123594 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PROCACCIAMENTO FRAUDOLENTO DI BUONI DI BENZINA CON IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITA DEL DANNO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123594-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PROCACCIAMENTO FRAUDOLENTO DI BUONI DI BENZINA CON IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITA DEL DANNO - INAPPLICABILITA.*

L'attenuante della speciale tenuita del danno e inapplicabile ai reati finanziari, tra i quali rientra quello di aver fraudolentemente procurato a se o ad altri buoni di benzina con imposta di fabbricazione ridotta, in quanto trattasi di reati di pericolo i quali ledono la potesta della pubblica amministrazione di imporre ed esigere Tributi.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 12 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)