Sez. 3, Sentenza n. 5267 del 21/04/2000 (Rv. 535942 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Pendenza di cause connesse davanti allo stesso giudice - Riunione d'ufficio - Nel giudizio di legittimità - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
Il principio posto dall'art. 274 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di pendenza di più procedimenti relativi a cause connesse davanti allo stesso giudice, questi ha facoltà di disporne, anche d'ufficio, la riunione, ha carattere generale, e trova, pertanto, applicazione anche nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)