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Sez. 3, Sentenza n. 9387 del 11/06/2003 (Rv. 564182 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Pendenza di cause connesse davanti allo stesso giudice - Riunione d'ufficio - Nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564182-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Il principio posto dall'art. 274 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di pendenza di più procedimenti relativi a cause connesse davanti allo stesso giudice, questi ha facoltà di disporne, anche d'ufficio, la riunione, ha carattere generale e risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale - inammissibilità di duplicità di giudicati - in base alle quali, salvo i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, e pertanto, trova applicazione anche nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)