Sez. 3, Sentenza n. 9387 del 11/06/2003 (Rv. 564182 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Pendenza di cause connesse davanti allo stesso giudice - Riunione d'ufficio - Nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
Il principio posto dall'art. 274 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di pendenza di più procedimenti relativi a cause connesse davanti allo stesso giudice, questi ha facoltà di disporne, anche d'ufficio, la riunione, ha carattere generale e risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale - inammissibilità di duplicità di giudicati - in base alle quali, salvo i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, e pertanto, trova applicazione anche nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)