Sez. L, Sentenza n. 551 del 20/01/1997 (Rv. 501877 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla consecutività o meno dei giorni di assenza ai fini del licenziamento in tronco.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti e per vizi di motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva interpretato una clausola prevedente il licenziamento in tronco in caso di assenza ingiustificata "per tre giorni di seguito" nel senso che a tal fine rilevassero solo i giorni lavorativi, ma gli stessi dovessero considerarsi consecutivi anche se intervallati da giorni festivi o comunque non lavorativi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)