Sez. 1, Sentenza n. 4089 del 28/06/1980 (Rv. 407991 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - OPZIONE - LIMITI - SACRIFICIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DEL SOCIO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - OPZIONE - LIMITI - SACRIFICIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DEL SOCIO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Affinche, ai sensi dell'art 2441 cod civ, sia consentito sacrificare il diritto di opzione attribuito al socio, non e necessario che tale sacrificio costituisca l'unico inderogabile mezzo per realizzare l'interesse della societa, ma e sufficiente che, in presenza di un interesse di particolare natura ed intensita, nella scelta del modo di realizzare l'aumento di capitale la predetta soluzione appaia preferibile e ragionevolmente piu conveniente. L'accertamento circa la sussistenza dell'interesse anzidetto e l'opportunita della soluzione adottata e rimesso al giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici ed errori giuridici. (Conf 2263/70, mass n 348436, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2441, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)