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Sez. 3, Sentenza n. 15368 del 01/12/2000 (Rv. 542344 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di valore da risarcimento del danno - Cumulo interessi e rivalutazione - Necessità - Rilevanza ostativa dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 313 del 1990 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542344-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

In tema di debiti di valore, l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 353 del 1990, il quale, modificando l'art. 1282 cod. civ., ha innalzato al 10 per cento il saggio legale di interesse, non ha inciso sul piano della distinzione da trarre fra la rivalutazione intesa come strumento rivolto ad assicurare il risarcimento del danno emergente ripristinando la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno medesimo, e gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento. Quanto peraltro all'entità degli interessi e alla loro decorrenza, essi vanno corrisposti sulla somma determinata con riferimento al tempo dell'illecito, progressivamente adeguata, anno per anno, all'aumento del costo della vita con l'applicazione di indici medi di rivalutazione e ad un tasso che può perciò anche essere inferiore, eventualmente, a quello legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 1, Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)