Sez. 2, Sentenza n. 11937 del 27/11/1997 (Rv. 510463 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Inadempimento di obbligazioni pecuniarie - Rivalutazione monetaria ed interessi - Cumulo - Ammissibilità - Esclusione debiti di valore - Ammissibilità del cumulo - Estensione al danno da inadempimento contrattuale.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie deve escludersi la possibilità di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo consentito soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. L'anzidetto cumulo va, invece, riconosciuto per i debiti di valore, tra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)