Sez. 5 - , Sentenza n. 25979 del 15/10/2019 (Rv. 655445 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Diritti doganali - Accertamento - Atto perseguibile penalmente - "Notitia criminis" - Comunicazione al contribuente dopo la scadenza del termine triennale - Ammissibilità - Regola comunitaria - Prevalenza - Applicabilità - Termini di riscossione e decadenza - Fondamento - Causa di sospensione - Operatività - Proroga - Requisiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di accertamento dei tributi doganali, ove l'obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione della "notitia criminis" al contribuente può essere effettuata dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3 dell'art. 221 del Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, regola che prevale sulle norme nazionali, applicandosi sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, sia a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto funzionale ad impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e che il debitore si avvantaggi dell'ostacolo all'azione amministrativa derivante dall'indagine penale. Ne consegue che la causa di "sospensione" opera fino alla data di irrevocabilità della sentenza definitoria del procedimento penale mentre, ai fini della proroga, occorre il duplice requisito che: 1) la notizia di reato sia contenuta in un atto anche non proveniente dall'autorità statale; 2) tale atto pervenga o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700 art. 17 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221 com. 4, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)