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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24513 del 05/10/2018 (Rv. 650950 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Revisione dell'accertamento - Termine - Sospensione per procedimento penale - Operatività - Fondamento e conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650950-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, ai sensi dell'art. 221, n. 3 e 4, del cd. codice doganale comunitario, anche il termine di decadenza per la revisione dell'accertamento si sospende, nell'ipotesi nella quale l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi dovuti ove venga incardinato un correlato procedimento penalmente rilevante a carico del debitore, sino alla data di irrevocabilità della decisione che lo definisce, anche se si accerti che l'obbligato non era responsabile sul piano penale: tale disciplina, incidendo sull'accertamento dei diritti doganali, prevale sulle norme nazionali in tema di decadenza ed opera purché la notizia di reato, intervenuta prima della scadenza del relativo termine, sia contenuta in un atto emesso dall'autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 221 lett. 3, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 221 lett. 4, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 243, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 217, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)