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Sez. 2, Sentenza n. 2091 del 20/02/1992 (Rv. 475838 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda | Proposizione nell'udienza di precisazione delle conclusioni - Ritualità - Condizione - Mancata eccezione della preclusione ex art. 184 cod. proc. civ. - Assenza del procuratore della controparte per rinuncia al mandato o revoca dello stesso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475838-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda

La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio in ordine ad essa, ove la parte nei cui confronti la nuova domanda sia stata proposta non abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ex art. 184 cod. proc. civ., ancorché il suo procuratore, a seguito della rinuncia al mandato, non abbia assistito all'udienza e provveduto ai successivi atti difensivi, atteso che detta rinuncia (come la revoca della procura) sono inefficaci nei confronti della controparte (art. 85 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)