Sez. U, Sentenza n. 4712 del 22/05/1996 (Rv. 497728 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Divieto di introduzione nel giudizio di primo grado - Violazione - Rilevabilità d'ufficio ad opera del giudice - Limiti - Accettazione del contraddittorio o comportamento concludente implicante accettazione - Apprezzamento della concludenza da parte del giudice - Criteri - Seria indagine sulla significatività del comportamento - Necessità - Semplice protrarsi dell'inerzia o mero silenzio della parte - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. di cui alla legge n. 353 del 1990.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 - per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla legge n. 353 del 1990 (art. 9 D.L. n. 432 del 1995, conv. nella legge n. 534 del 1995) -, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto - che è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione. A quest'ultimo fine, l'apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, né potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile una domanda nuova formulata nell'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo ravvisabili nel comportamento del convenuto, non presente in tale udienza, gli estremi dell'accettazione tacita del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)