Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 02/04/1996 Cc. (dep. 24/04/1996) Rv. 204414 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Presupposti | "Periculum in mora" - Elementi di valutazione - Indicazione - Fattispecie.
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Presupposti
Ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., presupposto indispensabile del sequestro conservativo è il "periculum in mora", che ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito. Ne consegue che la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, e dall'altro la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore "da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il disposto sequestro conservativo, fondando il proprio giudizio, relativo alla sussistenza del "periculum in mora", solo sul rischio di dispersione delle garanzie connesso alla natura del bene oggetto del sequestro - titoli e libretto di risparmio - senza fare alcun cenno alla situazione patrimoniale dell'imputato ed al suo comportamento in concreto assunto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)