Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 20/05/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 208215 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | "Periculum in Mora" - Necessità - Nozione - Concreta, imminente ed elevata probabilità dell'utilizzazione del bene per la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di condizioni che legittimano il sequestro preventivo, il "periculum in mora" richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. per l'emissione del provvedimento di sequestro deve consistere non in una teorica e generica mera eventualità, ma in una concreta, imminente ed elevata probabilità, desunta da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha infatti voluto contenere il sacrificio dei diritti patrimoniali dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive concrete esigenze di prevenzione del processo penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)