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Sez. 1, Sentenza n. 2260 del 02/04/1985 (Rv. 440150 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI EX ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE AVVERSO LA PRONUNCIA DI SECONDO GRADO - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440150-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI EX ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE AVVERSO LA PRONUNCIA DI SECONDO GRADO - ESPERIBILITÀ.*

L'inosservanza, da parte del giudice d'appello, degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., sulle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (applicabili, in Mancanza di contraria previsione, anche nei procedimenti camerali, quale quello per la dichiarazione di idoneità all'adozione di minore straniero contemplato dall'art. 30 della legge 4 maggio 1983 n. 184), non investe una questione di Competenza, denunciabile dal primo giudice con richiesta di regolamento d'ufficio a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., e può essere dedotta soltanto con il ricorso ordinario per Cassazione avverso la pronuncia di secondo grado. (V 3771/77, mass n 387437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)