Sez. L, Sentenza n. 3771 del 17/08/1977 (Rv. 387437 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SUL PRESUPPOSTO DELLA INSUSSISTENZA DI ALCUNA DELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA - RIMEDI CONSENTITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SUL PRESUPPOSTO DELLA INSUSSISTENZA DI ALCUNA DELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA - RIMEDI CONSENTITI.*
Il giudice di primo grado, al quale sia stata rimessa la causa dal giudice di appello, non puo, ove ravvisi l'insussistenza di una delle ipotesi, previste tassativamente dagli artt 353 e 354 cod proc civ, che consentono la rimessione, richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, il quale e previsto dall'art 45 cod proc civ soltanto con riguardo alla Competenza per materia o territoriale nei casi di cui all'art 28.Unico rimedio contro l'errore del giudice d'appello e percio il solo ricorso ordinario per Cassazione promosso dalla parte ex art 360 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)