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Sez. 2, Sentenza n. 20606 del 22/10/2004 (Rv. 577801 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Fondi separati da una striscia di terreno di larghezza inferiore alla distanza legale - Principio di prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Costruzione del vicino - Distacco dal confine - Necessità - Determinazione.
Stato
decisa il 2004-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577801-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

In tema di limitazioni legali della proprietà, qualora due fondi siano separati da una striscia di proprietà di terzi che abbia una larghezza inferiore alla distanza legale prescritta, non trova applicazione - riguardo alle costruzioni realizzate su detti fondi - il principio della prevenzione ma la disciplina del distacco, sicché, al fine di assicurare il rispetto delle distanze legali e di ripartire il relativo onere in pari misura, ciascun proprietario deve costruire tenendosi ad una distanza dal confine con il terreno di proprietà aliena non inferiore alla metà della differenza che residua, sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia, la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)