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Sez. 2, Sentenza n. 3506 del 10/04/1999 (Rv. 525165 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Fondi separati da una striscia di terreno inedificabile di dimensioni inferiori alla distanza prescritta fra le costruzioni - Diritto di prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Costruzione di ciascun proprietario sul proprio fondo - Distanza dal confine - Determinazione.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525165-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

Quando due fondi siano separati da una striscia di terreno inedificata e inedificabile di proprietà aliena che abbia una larghezza inferiore alla distanza legale prescritta fra le costruzioni, non trova applicazione il diritto di prevenzione, dovendo ciascuno dei proprietari costruire sul proprio fondo ad una distanza, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, che non sia inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 876

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)