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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 marzo 1979, causa 143/78

Decisione
decisa il 1979-03-27
ECLI
ECLI:EU:C:1979:83

Epigrafe

Nel procedimento 143/78, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Corte di cassazione tedesca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra JACQUES DE CAVEL, Flughafenbereich Ost, Gebäude 124-2040, D-6000 Franco forte sul Meno, ricorrente, e LUISE DE CAVEL, Dielmannstrafle 20, D-6000 Francoforte sul Meno, resistente, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J. P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Nell'ambito di un procedimento di divorzio, pendente dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi, il marito, richiedente dell'esecuzione, chiedeva provvedimenti cautelari. Con ordinanza 19 gennaio 1977 il giudice per le questioni della famiglia di detto Tribunale, accolta l'istanza, disponeva l'apposizione dei sigilli su mobili, effetti ed oggetti trovantisi nell'appartamento dei coniugi in Francoforte sul Meno e sulla cassetta di sicurezza presa in locazione a nome della moglie presso una banca della stessa città. Il giudice autorizzava altresì il sequestro del conto bancario della moglie e dichiarava inoltre che, in caso di contestazioni, la moglie avrebbe avuto diritto di ricorrere d'urgenza avanti il giudice competente, incaricato dell'esecuzione nella Germania federale.
paragrafo 2
Invocando l'art. 31 della Convenzione 27 settembre 1968, (in prosieguo: la Convenzione), il de Cavel chiedeva al presidente del Landgericht (Tribunale) di Francoforte sul Meno che detto provvedimento fosse dichiarato esecutivo nella Repubblica federale di Germania, ma l'istanza veniva respinta, con la motivazione che il richiedente non aveva prodotto gli atti che, a norma dell'art. 47 della Convenzione, chi chiede l'esecuzione è tenuto a produrre.
paragrafo 3
L'appello avverso detto provvedimento veniva respinto dall' Oberlandesgericht (Corte d'appello) di Francoforte sul Meno, che riteneva che la Convenzione non andasse applicata nella fattispecie, in quanto i provvedimenti richiesti, che riguardano lo stato delle persone fisiche, erano, in forza dell'art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione, esclusi dal suo ambito di applicazione.
paragrafo 4
Essendo la lite giunta dinanzi al Bundes gerichtshof, questo con ordinanza 22 maggio 1978, e giusta l'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione, ha chiesto alla stessa Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:
paragrafo 5
«Se la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non si applichi al sequestro (a carico del convenuto in una causa di divorzio) disposto dal giudice francese parallelamente alla causa stessa, in quanto si tratterebbe di un pro cedimento accessorio ad una causa relativa allo stato delle persone od al regime patrimoniale fra coniugi (art. 1, 2o comma, n. 1 della Convenzione).»
paragrafo 6
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 19 giugno 1978.
paragrafo 7
A norma dell'art, 5, n. 1, del protocollo 3 giugno 1971 e dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte: il ricorrente nella causa principale, la resistente nella causa principale, il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo del Regno Unito e la Commissione.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia › A — Osservazioni del ricorrente nella causa principale

paragrafo 1
Secondo il ricorrente nella causa principale, la questione da risolvere è quella del se «il provvedimento sollecitato», cioè i provvedimenti cautelari (sequestro dei beni della moglie situati in Germania e blocco dei suoi eventuali conti) autorizzati dal giudice francese e per i quali l'ottenimento della formula esecutiva viene sollecitata dal giudice tedesco, si possa separare da un procedimento relativo allo stato delle persone ed al regime patrimoniale fra coniugi.
paragrafo 2
Richiamando anzitutto l'attenzione sull'art. 24 della Convenzione, secondo il quale: «provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente», il ricorrente nella causa principale ne deduce, in primo luogo, che «il giudice cui è richiesto il provvedimento», non deve esaminare la fondatezza o l'infondatezza della domanda e, in secondo luogo, che lo stesso deve dirsi, in un certo senso a fortiori, per il giudice richie sto di munire della formula esecutiva (art. 31) una decisione straniera che impone od autorizza provvedimenti provvisori o cautelari.
paragrafo 3
Così la stessa Convenzione riconosce in linea di principio, nel suddetto art. 24, il carattere «separabile» ed autonomo dei provvedimenti provvisori e cautelari, mentre l'art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione, che esclude dall'ambito dell'applicazione di questa lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, non reca pregiudizio a detta «separabilità». Il carattere autonomo — dal punto di vista giurisdizionale — dei provvedimenti provvisori o cautelari, la loro separabilità dalle controversie escluse dall'ambito d'applicazione della Convenzione, nel caso in cui essi siano in rapporto con controversie del genere, trova, d'altra parte, conferma, nell'art. 5, n. 2, della Convenzione che «separa», dal punto di vista della competenza ratione loci, le azioni alimentari dalle controversie in materia di stato e capacità cui esse sono spesso collegate, nonché nell'art. 27, n. 4, della Convenzione, il cui testo implica che le decisioni giudiziarie che risolvono questioni di stato e di capacità esulano solo parzialmente dalla Convenzione in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
paragrafo 4
Passando poi all'esame della questione del se provvedimenti del genere di quelli che costituiscono oggetto dell'istanza di esecuzione vadano o meno considerati in se stessi (cioè separatamente dalle controversie di merito cui essi si accompagnano) come rientranti nello stato e nella capacità delle persone o nel regime patrimoniale fra coniugi, il ricorrente nella causa principale sostiene, invocando la giurisprudenza della Corte, che detta questione va risolta tenendo conto degli scopi e del sistema della Convenzione e dei principi generali che si ricavano dai diritti nazionali e che, in questa prospettiva, dette materie rientrano nell'ambito d'applicazione del 1o comma e non del 2o comma dell'art. 1.
paragrafo 5
Il ricorrente nella causa principale propone alla Corte di dichiarare che :
paragrafo 6
«— le decisioni pronunziate in materia di provvedimenti provvisori e cautelari vanno considerate in maniera intrinseca e separata da qualsiasi domanda di merito, e quindi riconosciute nel senso di cui alla Convenzione comunitaria relativa alla competenza giurisdizionale ed all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; — i provvedimenti giudiziari provvisori o cautelari concernenti gli interessi patrimoniali delle parti rientrano nell'ambito d'applicazione della Convenzione,' anche qualora vengano adottati in via preliminare ad un procedimento di divorzio.»

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia › B — Osservazioni della resistente nella causa principale

paragrafo 1
La sig.ra de Cavel, resistente nella causa principale, ricorda anzitutto che, dopo che il giudice francese per le questioni della famiglia aveva condannato suo marito a versarle gli alimenti, essa aveva ottenuto dal Landgericht di Francoforte sul Meno l'apposizione della formula esecutiva su questa ingiunzione. In appello, F Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno annullava tale provvedimento, motivando col fatto che la materia rientra nello stato e nella capacità delle persone ed è quindi esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione. Il ricorso in cassazione avanti il Bundesgerichtshof è ancora pendente.
paragrafo 2
Passando poi all'esame dei problemi sollevati dal rinvio pregiudiziale alla Corte, la resistente nella causa principale ricorda in primo luogo i motivi sostanziali ch'essa ha di opporsi ai provvedimenti provvisori e cautelari che suo marito vorrebbe ottenere in Germania e sostiene, in secondo luogo, che detti provvedimenti rientrano nel regime patrimoniale tra coniugi e sono quindi esclusi dall'ambito d'applicazione della Convenzione.
paragrafo 3
Riferendosi alla diversa posizione da essa adottata per quanto riguarda l'esecuzione degli alimenti, da un lato, e l'esecuzione dei provvedimenti provvisori ottenuti da suo marito, dall'altro, la resistente nella causa principale deduce che considerazioni tratte dai diritti fondamentali possono giustificare questa differenza di posizione, ma propone in fin dei conti d'attendere l'eventuale rinvio che potrebbe effettuare il Bundesgerichtshof avanti il quale è pendente la sorte dell' exequatur in materia di alimenti, in modo da esaminare i due problemi congiuntamente.
paragrafo 4
La resistente nella causa principale propone «di sospèndere la decisione sulla do manda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof nella causa VIII ZB 39/77 — registrata col n. 93434 della Corte europea di giustizia, fino a che il Bundesfinanzhof non abbia emesso un'altra ordinanza di rinvio nella causa VIII Z B 34/78 pendente davanti ad esso o — il che è poco probabile dati i precedenti — si sia rifiutato di farlo».

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia › C — Osservazioni del Governo della Repubblica federale di Germania

paragrafo 1
Secondo il Governo tedesco occorre, onde garantire l'applicazione più uniforme possibile della Convenzione giurisdizionale, interpretare le espressioni «stato delle persone» e «regime patrimoniale fra coniugi» in maniera autonoma e prendendo in considerazione gli scopi e il sistema della Convenzione, nonché i principi generali che si desumono dal complesso degli ordinamenti nazionali.
paragrafo 2
In proposito, si trovano valide indicazioni nella relazione Jenard, relativa alla stessa Convenzione, e nella relazione Schlosser, stesa all'epoca dei negoziati re lativi all'adesione dei nuovi Stati membri alla suddetta Convenzione ed alle modifiche da apportarvi in tale occasione (GU 1979, n. C 59).
paragrafo 3
In base a queste indicazioni, benché speciali disposizioni della Convenzione escludano dall'ambito d'applicazione di questa le controversie relative allo stato e alla capacità delle persone nonché al re gime patrimoniale fra coniugi, le stesse disposizioni mantengono cionondimeno in detto ambito d'applicazione le controversie relative alle pensioni alimentari, malgrado l'importanza spesso determinante dei problemi di stato nelle situazioni rispettive del creditore e del debitore d'alimenti. A motivo della crescente importanza attribuita negli Stati membri — nell'ambito dei nuovi diritti di famiglia — al principio della riunione dei procedimenti che porta ad affidare al giudice delle questioni di stato i problemi accessori, il nuovo progetto di convenzione, in ispe cie nella nuova stesura dell'art. 5, 2o comma, elaborata al momento dell'adesione dei nuovi Stati membri, tende, pur riconoscendo detto principio, a limitarne gli effetti.
paragrafo 4
Il Governo della Repubblica federale di Germania ne deduce, in primo luogo, che non è possibile desumere dalla Convenzione un principio generale secondo cui i procedimenti accessori siano esclusi dal suo ambito d'applicazione, per il solo fatto che il procedimento principale ne sia escluso. Esso sottolinea in secondo luogo che, fino ad oggi, la Convenzione non contiene alcuna espressa disposizione quanto al se i provvedimenti accessori concernenti sentenze relative allo stato delle persone entrino nel suo ambito d'applicazione, ma che il nuovo testo dell'art. 5, n. 2, in materia di alimenti, negoziato tra gli Stati membri originari ed i nuovi, non trae affatto dalla sua inapplicabilità alle questioni di stato la conclusione ch'essa non vada applicata nemmeno al provvedimento accessorio. Infine, il Governo della Repubblica federale di Germania non vede alcuna particolare necessità di trattare i provvedimenti provvisori, adottati nell'ambito dei procedimenti di divorzio, diversamente da come si trattano in generale i provvedimenti cautelari provvisori. Ne consegue che, quando il diritto che si fa valere rientra, in quanto tale, nell'ambito d'applicazione della Convenzione, l'applicazione di questa non è esclusa dal fatto che il diritto venga fatto valere solo in via provvisoria e nell'ambito di un procedimento relativo allo stato delle persone.
paragrafo 5
Ciò che è invece decisivo è la natura del diritto che il provvedimento cautelare mira a tutelare. In proposito, dato che dall'ordinanza di rinvio non risulta nulla, il Governo della Repubblica federale ritiene, basandosi in ispecie sulla relazione Schlosser, già menzionata, che, qualora si possa provare — nel caso di un provvedimento provvisorio, adottato nel corso di un procedimento di divorzio e destinato a servire gli interessi patrimoniali — che lo scopo non è quello di salvaguardare le obbligazioni alimentari (ad esempio in considerazione della mancanza di bisogno degli alimenti), trattasi di effetti patrimoniali del matrimonio e, di conseguenza, di una questione relativa al regime patrimoniale fra coniugi, escluso dall'ambito di applicazione della Convenzione. Il Governo della Repubblica federale di Germania propone quindi la seguente soluzione:
paragrafo 6
«1. I procedimenti relativi a provvedimenti provvisori in materia matrimoniale non sono esclusi dall'ambito d'applicazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni, per il fatto che trattasi di procedimenti accessori a cause relative allo stato delle persone od al regime patrimoniale fra coniugi. 2. La Convenzione può applicarsi all'apposizione di sigilli ed al sequestro di beni ordinati dal giudice competente nel corso di un procedimento di divorzio, qualora trattisi (altresì) di salvaguardare le obbligazioni alimentari; essa non va applicata se lo scopo è unicamente di tutelare crediti derivanti dal diritto dei beni matrimoniali.»

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia › D — Osservazioni del Governo del Regno Unito

paragrafo 1
Secondo il Governo del Regno Unito, i termini usati nell'art. 1 della Convenzione escludono che questa venga applicata ad azioni relative principalmente allo stato delle persone fisiche, ed i procedimenti di divorzio appartengono a detta categoria. La Convenzione non può, quindi, avere alcuna parte in dette azioni e lo stesso deve dirsi per quanto riguarda i provvedimenti emessi accessoriamente ad un procedimento del genere o nell'ambito di questo, dato che l'accessorio deve seguire il principale. Nei vari ordinamenti giuridici, i procedimenti di divorzio sono radicati in atteggiamenti morali e religiosi diversi che rendono difficile per un Paese l'accettazione dei provvedimenti emessi in dette materie in un altro Paese. Escludendo i procedimenti di divorzio dal proprio ambito di applicazione la Convenzione riconosce tali differenze ed è quindi illogico pretendere che i giudici di un altro Stato membro facilitino l'esercizio di poteri così diversi, rendendo esecutivi i provvedimenti accessori adottati in tale occasione. Il giudice francese il cui provvedimento costituisce oggetto dell'istanza d'exequatur, giacché veniva adito nell'ambito di un procedimento di divorzio, non era vincolato dalle disposizioni della Convenzione concernenti la determinazione della competenza rispetto alle persone domiciliate altrove nella Comunità; è anche possibile che, nell'ambito della Convenzione, egli fosse incompetente, dato che spesso la competenza territoriale in materia di divorzio è determinata nel diritto nazionale da criteri che la Convenzione, dal canto suo, esclude.
paragrafo 2
L'inclusione nell'ambito di applicazione della Convenzione di provvedimenti relativi a controversie accessorie, emessi in azioni principali che sono, quanto ad esse, escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione, ha pure conseguenze giuridiche più serie. La Convenzione, dato che autorizza l'esercizio della competenza unicamente in base alle disposizioni in essa contenute, se dovesse applicarsi a provvedimenti provvisori di sequestro di beni, prescindendo dalla natura del motivo principale dell'azione cui la domanda si riferisce, dovrebbe contenere la base stessa della competenza (art. 3, 1o comma). Usualmente questa base esiste, ma nelle azioni di divorzio ciò non è sempre vero.
paragrafo 3
Il Governo del Regno Unito si occupa poi di un problema analogo, relativo ai provvedimenti accessori in materia di alimenti. Dato che la Convenzione si applica agli alimenti (art. 5, n. 2), anche quando l'obbligo di corrisponderli trae origine dallo stato delle persone, misure del genere non possono adottarsi nell'ambito di un procedimento di divorzio o di altre azioni relative allo stato delle persone e questa carenza nella Convenzione originaria costituisce oggetto di un emendamento che si ritroverà nel nuovo testo, accettato dai nuovi Stati membri.
paragrafo 4
Qualora la tesi del Regno Unito fosse ammessa e provvedimenti accessori alle azioni di accertamento di stato fossero escluse dalla Convenzione, non ne conseguirebbe automaticamente ch'esse non possano essere dichiarate esecutive dai giudici d'altri paesi. Le Convenzioni bilaterali concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, stando agli stessi termini dell'art. 56 della Convenzione giurisdizionale, continuano ad applicarsi alle materie alle quali questa non va applicata.
paragrafo 5
Il Regno Unito sostiene che il provvedimento che disponga il sequestro di beni, in attesa della redistribuzione definitiva dei beni dei coniugi a seguito del divorzio, ha un nesso adeguatamente stretto coi diritti scaturiti dal regime patrimoniale fra coniugi (arising out of a matrimonial relationship) per essere contemplato dal n. 1, 2o comma dell'art. 1 della Convenzione e quindi escluso dall'ambito di applicazione di questa.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia › E — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
Secondo la Commissione, le nozioni di «stato delle persone fisiche» e «regime patrimoniale fra coniugi», vanno interpretate in maniera autonoma ed uniforme per tutti gli Stati membri, in quanto, in caso contrario, potrebbe accadere che ta luni Stati membri restringano o estendano l'ambito d'applicazione della Convenzione. Per interpretarle occorre quindi richiamarsi, in primo luogo alla lettera ed allo spirito della Convenzione e, in secondo luogo, ai principi generali che scaturiscono dal complesso degli ordinamenti nazionali.
paragrafo 2
Dato che l'interpretazione autonoma deve partire dal testo, si deve dedurne che la nozione di «stato delle persone» contempla lo stato di una persona e non le conseguenze patrimoniali connesse a detto stato. Il procedimento di divorzio pendente, nella fattispecie, davanti il Tribunal de grande instance di Parigi, è relativo allo stato delle persone ai sensi dell'art. 1, della Convenzione, in quanto tende a modificare lo stato civile dei coniugi, ma questa constatazione non significa tuttavia che gli altri provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di divorzio siano ipso facto esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione. La questione del se problemi connessi al divorzio, come ad esempio quello degli alimenti, debbano trattarsi nell'ambito del procedimento di divorzio o debbano costituire oggetto di un procedimento particolare, dipende non solo dai vari codici nazionali di procedura, ma anche, in taluni casi, dalla volontà delle parti di introdurre questioni del genere nel procedimento di divorzio o di farne oggetto di un procedimento particolare. Un siffatto margine di manovra è non solo obiettivamente ingiustificato, ma anche incompatibile con la Convenzione ed in particolare con l'art. 42, che parte dal principio che per qualsiasi domanda parziale e, a for tiori, per qualsiasi provvedimento parziale emesso nell'ambito di un solo procedimento, le condizioni per l'applicazione della Convenzione vanno esaminate separatamente.
paragrafo 3
La Commissione sostiene, inoltre, che l'applicazione della Convenzione non dipende nemmeno dalla questione del se la decisione verta su un provvedimento definitivo o su provvedimenti provvisori di natura cautelare (art. 24 della Convenzione). Questo punto di vista trova conferma nel provvedimento dell' Oberlandesgericht di Karlsruhe 4 giugno 1976 e in un altro della Corte di appello di Bruxelles 1o aprile 1977 (J.T. 1978, pag. 119) emessi ambedue nell'ambito di un procedimento di divorzio.
paragrafo 4
La Commissione conclude su questo punto che la soluzione nella presente causa dipende dal se i provvedimenti emessi dal giudice di Parigi, prescindendo dai loro rapporti col procedimento di divorzio, rientrino in una delle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione.
paragrafo 5
Risolvendo detta questione, la Commissione ricorda che la decisione del giudice di Parigi non verte sullo stato delle persone ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, in quanto detta nozione contempla lo stato di una persona e non gli aspetti patrimoniali ad esso afferenti, e che, per contro, questa decisione, che re gola la situazione giuridica dei beni appartenenti ad uno dei coniugi, può riguardare il regime patrimoniale delle parti nel procedimento di divorzio.
paragrafo 6
La nozione di «regime patrimoniale fra coniugi», dato che viene diversamente interpretata nelle varie lingue, va intesa in modo uniforme. Una volta fatta questa scelta, si può esitare fra l'interpretazione estensiva e quella restrittiva.
paragrafo 7
A favore dell'interpretazione restrittiva della nozione di «regime patrimoniale fra coniugi», che limita l'esclusione di dette materie dall'ambito d'applicazione della Convenzione, si possono far valere i seguenti argomenti:
paragrafo 8
a) Qualora gli Stati contraenti avessero avuto l'intenzione di escludere, in maniera generale, dall'ambito d'applicazione della Convenzione tutte le relazioni patrimoniali particolari tra coniugi, si sarebbe facilmente potuto esprimerlo in termini chiari con una formula adeguatamente ampia, come all'art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione dell'Aia, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale. b) Dall'art. 5, n. 2, della Convenzione, relativo all'obbligazione alimentare, deriva che le relazioni patrimoniali tra coniugi non sono in linea di principio escluse dall'ambito d'applicazione della Convenzione.
paragrafo 9
A favore dell'interpretazione estensiva della nozione di «regime patrimoniale fra coniugi», che estenda il numero delle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione, si può, invece, addurre che l'interpretazione restrittiva non tiene adeguatamente conto del significato economico della nozione di cui trattasi.
paragrafo 10
Cionondimeno, dallo scopo perseguito dagli Stati contraenti si desume che le re lazioni patrimoniali particolari tra coniugi create dal loro regime patrimoniale, non vanno escluse dall'ambito di applicazione, giacché le esclusioni contemplate non vertono se non su materie giuridiche per le quali esistono notevoli differenze tra i diritti degli Stati contraenti, e cioè i procedimenti concernenti l'istituzione, l'esistenza e la fine del regime patrimoniale. Una volta risolta detta questione preliminare, i diritti e gli obblighi che derivano da detto regime patrimoniale accertato non danno più luogo a difficoltà del genere di quelle che hanno incoraggiato gli Stati contraenti ad escludere i regimi patrimoniali dall'ambito di applicazione della Convenzione.
paragrafo 11
Qualsiasi decisione sui diritti e sugli obblighi dei coniugi, nell'ambito del loro regime patrimoniale, presuppone certo, in generale, che il giudice si pronunci in via preliminare sulla natura del regime patrimoniale fra coniugi, ma i problemi che ne derivano per l'applicazione della Convenzione possono risolversi in base all'art. 27, n. 4, della Convenzione, il quale dispone che l'esecuzione di una decisione straniera, che abbia risolto detta questione preliminare in violazione del diritto internazionale privato dello Stato richiesto, può essere rifiutata, a meno che la decisione di questo, secondo il proprio diritto internazionale privato, non conduca allo stesso risultato.
paragrafo 12
La Commissione, di conseguenza, ritiene che la decisione del giudice per le questioni della famiglia presso il Tribunal de grande instance di Parigi non riguardi il regime patrimoniale fra coniugi e che non si debba accertare se la sua decisione si basi su norme che rientrano nel regime patrimoniale o nei rapporti patrimoniali particolari fra coniugi, o al contrario, su norme generali di diritto civile del sistema legislativo applicato dal giudice francese. Anche se la decisione si basasse su disposizioni del regime patrimoniale, il regime patrimoniale tra coniugi coinvolti in un procedimento di divorzio costituirebbe solo una questione preliminare che non esclude l'applicazione della Convenzione e darebbe al giudice dello Stato d'esecuzione solo la possibilità d'esercitare un controllo nell'ambito dell'art. 27, n. 4 della Convenzione.
paragrafo 13
In conclusione la Commissione propone la seguente soluzione:
paragrafo 14
«1. In forza dell'art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, i provvedimenti provvisori adottati nell'ambito di un procedimento di divorzio non sono esclusi dall'applicazione della Convenzione quando non riguardino direttamente una materia esclusa enumerata nell'art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione. 2. La decisione di porre i sigilli e di sequestrare elementi del patrimonio della resistente, adottata dal giudice francese per le questioni della famiglia nell'ambito di un procedimento di divorzio pendente, non rientra nelle materie escluse “stato delle persone” e “regime patrimoniale fra coniugi” di cui all'art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.»

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 31 gennaio 1979, il ricorrente nella causa principale, con gli avvocati L. Levi-Valensin, del foro di Parigi, e Gillen, del foro di Lussemburgo; la resistente nella causa principale, con l'avvocato W. Beck, del foro di Francoforte sul Meno; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato Krause-Ablass e dal proprio agente, sig. Wägenbauer, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 febbraio 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 22 maggio 1978, pervenuta alla Corte il 19 giugno seguente, il Bundesgerichtshof ha. sottoposto alla Corte di giustizia, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione), una questione relativa all'interpretazione dell'art. 1, 2o comma, n. 1, di detta Convenzione, che esclude dal campo d'applicazione di questa lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
punto 2
detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia relativa all' esecuzione, nella Repubblica federale di Germania, di un'ordinanza pronunziata il 19 gennaio 1977 dal giudice per le cause matrimoniali del Tribunal de grande instance di Parigi, che autorizzava come provvedimento conservativo, in pendenza della causa di divorzio fra le parti nella causa principale, l'apposizione dei sigilli su mobili, effetti ed oggetti trovantisi nell'appartamento delle stesse parti in Francoforte sul Meno nonché il sequestro di beni e conti della convenuta nella causa principale presso due banche della stessa città; invocando l'art. 31 della Convenzione, il marito, attore nella causa di divorzio, a favore del quale era stato disposto il sequestro, chiedeva al presidente del Landgericht di Francoforte sul Meno che venisse apposta la formula esecutiva all'ordinanza del giudice francese; l'istanza veniva però respinta, giacché il richiedente non aveva prodotto i documenti di cui all'art. 47 della Convenzione; in sede d'appello, l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno respingeva a sua volta l'istanza, motivando che i provvedimenti cautelari per i quali veniva chiesta l'esecuzione rientravano nell'ambito di una causa di divorzio ed erano quindi, a norma dell'art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione, esclusi dal campo d'applicazione di questa;
punto 3
essendo la causa giunta dinanzi al Bundesgerichtshof, questo ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non si applichi al sequestro (a carico del convenuto in una causa di divorzio) disposto dal giudice francese parallelamente alla causa stessa, in quanto si tratterebbe di un procedimento accessorio ad una causa relativa allo stato delle persone od al regime patrimoniale fra coniugi (art. 1, 2o comma, n. 1, della Convenzione).»;
punto 4
secondo la Commissione e il ricorrente nella causa principale, il procedimento di cui trattasi rientra nel campo d'applicazione della Convenzione, mentre i Governi del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania, come la resistente nella causa principale, sostengono che la Convenzione non si può applicare;
punto 5
dal fascicolo si desume che i punti controversi dinanzi ai giudici tedeschi riguardano, in primo luogo, il nesso tra i provvedimenti emanati dal giudice francese per le cause matrimoniali e la causa di divorzio, e, in secondo luogo, la possibilità di applicare la Convenzione in considerazione del carattere patrimoniale dei provvedimenti cautelari di cui trattasi.
punto 6
A norma del suo art. 1, la Convenzione si applica «in materia civile e commerciale»; tuttavia, data la specificità di determinate materie fra cui «lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni», le liti relative a dette materie sono state escluse dal campo d'applicazione della Convenzione.
punto 7
La sistemazione provvisoria dei rapporti giuridici patrimoniali tra coniugi, qualora si renda necessaria in pendenza di una causa di divorzio, è strettamente connessa alle cause del divorzio, alla situazione personale dei coniugi o dei figli nati dal matrimonio ed è, quindi, inseparabile dalle questioni relative allo stato delle persone sollevate dallo scioglimento del vincolo coniugale nonché dalla liquidazione del regime patrimoniale; ne consegue che la nozione «regime patrimoniale fra coniugi» comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo; le liti vertenti sui beni dei coniugi in pendenza della causa di divorzio possono quindi, a seconda dei casi, riguardare o essere strettamente connesse a: 1) questioni relative allo stato delle persone; 2) rapporti giuridici patrimoniali fra coniugi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo; 3) rapporti giuridici patrimoniali in atto fra essi, ma indipendenti dal matrimonio; mentre le liti dell'ultima categoria rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, quelle relative alle due prime ne vanno escluse.
punto 8
Le considerazioni che precedono valgono sia per i provvedimenti provvisori relativi ai beni dei coniugi, sia per quelli di carattere definitivo; dato che i provvedimenti cautelari provvisori relativi a dei beni — quali l'apposizione dei sigilli o il sequestro — sono atti a garantire diritti di natura molto varia, la loro appartenenza al campo d'applicazione della Convenzione è determinata, non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare.
punto 9
La Convenzione non fornisce d'altronde alcun criterio giuridico che consenta di distinguere, per quanto riguarda il suo campo d'applicazione sostanziale, i provvedimenti provvisori da quelli definitivi; né vale richiamarsi in contrario all'art. 24 della Convenzione a norma del quale: «i provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente»; questa disposizione contempla infatti espressamente il caso di provvedimenti provvisori in uno Stato contraente, qualora il giudice di un altro Stato contraente sia «in forza della presente Convenzione» competente a conoscere nel merito, e quindi non può essere invocata per far rientrare nel campo d'applicazione della Convenzione i provvedimenti provvisori o cautelari relativi a materie che ne sono escluse.
punto 10
Se ne deve concludere che le decisioni giudiziarie che autorizzano provvedimenti cautelari provvisori — quali l'apposizione dei sigilli o il sequestro di beni dei coniugi — in pendenza di una causa di divorzio, non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, come definito dall'art. 1 di questa, qualora detti provvedimenti riguardino, o siano strettamente connessi a, questioni relative allo stato delle persone implicate nella causa di divorzio, ovvero rapporti giuridici patrimoniali derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 11
Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito, dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, statuendo sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 22 maggio 1979, dichiara: Le decisioni giudiziarie che autorizzino provvedimenti cautelari provvisori — quali l'apposizione dei sigilli o il sequestro di beni dei coniugi — in pendenza di una causa di divorzio, non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come definito dall'art. 1 di questa, qualora detti provvedimenti riguardino, o siano strettamente connessi a, questioni relative allo stato delle persone implicate nella causa di divorzio, ovvero rapporti giuridici patrimoniali derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 marzo 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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