Sez. 3, Sentenza n. 1639 del 08/04/1978 (Rv. 391030 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - INAPPLICABILITA.*
Il procedimento per convalida di licenza o di sfratto, tanto nella fase sommaria, quanto in quella successiva ordinaria, rientra fra quelli previsti come urgenti ratione materiae dall'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12; pertanto non opera per tale procedimento la sospensione dei termini processuali per il periodo delle ferie giudiziarie, giusta il disposto degli artt 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n 742. (Conf 1252/77, mass n 384943).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)