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Sez. 3, Sentenza n. 3670 del 06/06/1981 (Rv. 414300 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO O DI LICENZA - INAPPLICABILITA - CONTROVERSIA PER LA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE PER NECESSITA DEL LOCATORE, PROMOSSA CON IL RITO ORDINARIO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414300-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO O DI LICENZA - INAPPLICABILITA - CONTROVERSIA PER LA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE PER NECESSITA DEL LOCATORE, PROMOSSA CON IL RITO ORDINARIO - APPLICABILITA.*

La deroga al principio della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, con riguardo al procedimento per convalida di licenza o di sfratto, non e operante nel diverso caso della controversia promossa con il rito ordinario per la cessazione della proroga legale della locazione, in relazione all'urgente ed improrogabile necessita del locatore (art 4 della legge 23 maggio 1950 n 253). (V 1639/78, mass n 391030).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)