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Sez. 1, Sentenza n. 2239 del 02/06/1977 (Rv. 385962 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA E PROSEGUIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-02
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385962-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA E PROSEGUIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*

Nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la questione relativa al protrarsi o meno della separazione personale per i periodi previsti dall'art 3 della legge 1 dicembre 1970 n 898, in quanto attinente alla procedibilita e proseguibilita del giudizio, e rilevabile in Sede di legittimita anche d'ufficio. (V 1116/76, mass n 379789).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)