Sez. 6, Sentenza n. 31995 del 19/06/2003 Ud. (dep. 29/07/2003) Rv. 226171 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare - Configurabilità come evasione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter comma 8 ord. pen. - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) nella parte in cui, configurando come reato l'allontanamento del condannato dal luogo di detenzione domiciliare, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento sia nei confronti del condannato ammesso al regime di semilibertà, sia nei confronti della madre di figli infradecenni ammessa alla detenzione domiciliare, per i quali opera un regime differenziato di sanzioni, in quanto il differente trattamento non è privo di ragionevolezza, nel primo caso in relazione alle modalità dei controlli sulla corretta attuazione da parte del condannato delle due diverse misure alternative alla detenzione, nel secondo caso per la specialità dichiarata della detenzione domiciliare prevista in favore della madre con prole infantile.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 sexies CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)