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Sez. 1, Ordinanza n. 27562 del 24/10/2024 (Rv. 672786-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Requisito della "meritevolezza" - Sussistenza - Concedibilità - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672786-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

L'esdebitazione va concessa, in conformità alla lettera dell'art. 142 l.fall. e allo spirito dell'istituto, al ricorrere del requisito della "meritevolezza", potendo escludersi solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, e, pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, sia sussistente un soddisfacimento dei creditori.

Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)