Sez. 1, Ordinanza n. 25946 del 03/10/2024 (Rv. 672508-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Requisito oggettivo - Soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori - Valutazione - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori va effettuata tenendo conto dell'intero contesto della procedura, in relazione al quale vanno considerati anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili, senza arrestarsi a rilevare la "irrisorietà" della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali.
Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)