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Sez. 1, Ordinanza n. 25946 del 03/10/2024 (Rv. 672508-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Requisito oggettivo - Soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672508-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori va effettuata tenendo conto dell'intero contesto della procedura, in relazione al quale vanno considerati anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili, senza arrestarsi a rilevare la "irrisorietà" della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali.

Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)