Sez. 1, Sentenza n. 2601 del 19/11/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120872 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI - ELEMENTI INDIZIARI INCERTI - RIGETTO DELL'ISTANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PRESUPPOSTI - ELEMENTI INDIZIARI INCERTI - RIGETTO DELL'ISTANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice del dibattimento, in base all'art 455 cod proc pen, puo disporre una perizia psichiatrica solo quando risultino gravi e fondati indizi che rendano necessaria una indagine sullo stato di mente dell'imputato; e tale situazione si verifica solo se sussistono specifici e precisi fatti e dati segnaletici obbiettivamente accertati dai quali, per via di argomentazione logica e critica, si possano dedurre delle tranquillanti ragioni di probabilita che sussiste uno stato patologico della psiche dell'imputato. Di conseguenza se il significato che puo essere logicamente attribuito ai detti elementi indiziati appare vago ed incerto, e incensurabile la statuizione del giudice di merito che ha respinta la richiesta di ammissione della perizia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)