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Sez. 1, Sentenza n. 5853 del 25/01/1978 Ud. (dep. 19/05/1978) Rv. 138984 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - AMMISSIONE - INDIZI RELATIVI AD INFERMITA MENTALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138984-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - AMMISSIONE - INDIZI RELATIVI AD INFERMITA MENTALE - AMMISSIBILITA.*

La perizia psichiatrica nel dibattimento puo essere disposta soltanto quando risultano sussistenti gravi e fondati indizi che rendano necessaria una indagine sullo stato di mente dell'imputato. L'esistenza di tali indizi, che la legge vuole seri e concreti e quindi tutt'altro che evanescenti, deve risultare da fatti emergenti dagli Atti che denotino l'effettiva esistenza di alterazioni della sfera intellettiva o volitiva del soggetto. (nel senso che i predetti indizi, siano essi eziologici o anamnestici, devono essere clinicamente rilevanti, ossia relativi a vere e proprie infermita mentali, e non gia al carattere, alla personalita dell'imputato ed, in genere, alle sue qualita psichiche indipendenti da cause patologiche, V mass n 137864, anno 1978. In senso sostanzialmente conforme, V mass n 136390, anno 1977; mass n 132678, mass n 132485, anno 1976; mass n 130928, mass n 129135, anno 1975; mass n 123720, anno 1973; mass n 120872, mass n 120389, anno 1972; V, altresi, mass n 132680, mass n 132679, anno 1976; mass n 118938, mass n 118939, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)