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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Transazione novativa - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Condizioni - Conseguenze - Deducibilità in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669335-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

La deduzione di una transazione novativa - salva l'ipotesi di sua conclusione in corso di causa, ex art. 1965 c.c. - costituisce eccezione in senso stretto, con la conseguente operatività del divieto di proposizione in appello ex art. 345 c.p.c., qualora la si qualifichi come tesa a paralizzare la pretesa della controparte e ad ottenere, quindi, una pronuncia di merito favorevole alla parte che la propone.

Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)