Sez. 2, Sentenza n. 8086 del 18/04/2005 (Rv. 581832 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Transazione novativa - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Potere ufficioso del giudice - Sussistenza - Anche in appello - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La deduzione di una transazione novativa costituisce eccezione in senso stretto, vietata in appello ex art. 345 cod. proc. civ., solamente se ed in quanto sia volta a paralizzare la pretesa di controparte in ordine alla pronunzia di merito favorevole, e non anche quando ad essa consegua l'effetto della cessazione della materia del contendere, trattandosi in tal caso di accertare pregiudizialmente la persistenza o meno dell'interesse ad agire, con controllo officioso rimesso al giudice di merito, anche agli effetti del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)