Sez. 1, Sentenza n. 11000 del 14/05/2007 (Rv. 599764 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Principio di libera scelta del medico generico - Portata.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE
Nell'ambito dell'organizzazione del servizio sanitario, il principio di libera scelta del medico curante, che costituisce espressione del fondamentale diritto dell'individuo alla tutela della salute (art. 32, comma primo, Cost. , e art. 1 della legge n. 833 del 1978), comporta l'inammissibilità di scelte "obbligate" in relazione a situazioni di c.d. monopolio oggettivo, e cioè della presenza di un solo medico generico nell'ambito di una circoscrizione territoriale a causa del ridotto numero di abitanti. In tali casi, all'assistito è consentito rivolgersi a medici generici residenti in diverso Comune sempre che la deroga operi per effetto di singoli provvedimenti autorizzatori dell'amministrazione competente per l'assistenza domiciliare.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)