Sez. U, Sentenza n. 2156 del 01/03/1988 (Rv. 458002 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE E RIVENDITA IN ESCLUSIVA DI PRODOTTI IN UNA DETERMINATA ZONA - RELATIVI OBBLIGHI DEL CONCEDENTE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DEL CONCESSIONARIO - CONTROVERSIA PROMOSSA DA CONCESSIONARIO ITALIANO NEI CONFRONTI DI CONCEDENTE DOMICILIATO IN STATO ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 AL FINE DI OTTENERE L'ADEMPIMENTO DELLE PREDETTE OBBLIGAZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE E RIVENDITA IN ESCLUSIVA DI PRODOTTI IN UNA DETERMINATA ZONA - RELATIVI OBBLIGHI DEL CONCEDENTE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DEL CONCESSIONARIO - CONTROVERSIA PROMOSSA DA CONCESSIONARIO ITALIANO NEI CONFRONTI DI CONCEDENTE DOMICILIATO IN STATO ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 AL FINE DI OTTENERE L'ADEMPIMENTO DELLE PREDETTE OBBLIGAZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Il contratto, con il quale un imprenditore concede ad altro imprenditore la distribuzione e rivendita in esclusiva dei propri prodotti in una determinata zona, fa insorgere a carico del primo obbligazioni (assimilabili a quelle del mandante) da eseguirsi presso la Sede del secondo. Pertanto, con riguardo alla controversia promossa da concessionario italiano nei confronti di concedente domiciliato in stato aderente alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi del criterio di collegamento fissato dall'art. 5 n. 1 di detta convenzione, ove la domanda sia diretta ad ottenere l'adempimento delle indicate obbligazioni (mentre resta irrilevante, ai fini della giurisdizione, ogni questione attinente alla fondatezza nel merito della domanda stessa). (V 3798/80, mass n 407642; (V 732/80, mass n 404180).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)