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Sez. U, Sentenza n. 3798 del 14/06/1980 (Rv. 407642 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - SOCIETA FRANCESE CON SEDE SECONDARIA IN ITALIA - ISTITUZIONE DI TALE SEDE IN VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO DI NON FARE - DOMANDA RELATIVA PROPOSTA CONTRO DETTA SOCIETA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407642-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - SOCIETA FRANCESE CON SEDE SECONDARIA IN ITALIA - ISTITUZIONE DI TALE SEDE IN VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO DI NON FARE - DOMANDA RELATIVA PROPOSTA CONTRO DETTA SOCIETA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*

Qualora una societa francese abbia istituito in Italia una Sede secondaria, con autonoma e stabile rappresentanza, la domanda proposta contro la societa medesima, per denunciare che l'istituzione di detta rappresentanza costituisce violazione di un Obbligo contrattuale di 'non farè, puo essere proposta davanti al giudice italiano, quale giudice del luogo di esecuzione di tale dovere negativo, in applicazione dell'art 5 n 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n 804, atteso che questa norma, anche alla stregua di quanto precisato dalla Corte di giustizia della comunita europea con sentenza n 12 del 6 ottobre 1976, consente all'attore di optare per il giudice del luogo in cui l'obbligazione e stata o deve essere eseguita.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)