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Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 06/06/1985 (Rv. 441039 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441039-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'indagine diretta a stabilire se un'obbligazione, ad esecuzione differita, sia stata contrattualmente assunta nell'esplicito od implicito presupposto, comune alle parti, della permanenza di una determinata situazione di fatto o di diritto (cosiddetta presupposizione), così da esentare il debitore qualora risulti sopravvenuto un mutamento della situazione medesima, si traduce nell'accertamento della volontà dei contraenti, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità, ove condotto nel rispetto delle regole di ermeneutica negoziale ed adeguatamente motivato. (V 3074/81, mass n 413639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)