Sez. 2, Sentenza n. 1040 del 28/01/1995 (Rv. 490076 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Nozione - Individuazione - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE
L'istituto della presupposizione - introdotto in modo espresso ed in via generale nel nostro ordinamento dalla norma dell'art. 1467 cod. civ. - ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa). L'indagine diretta all'individuazione di una presupposizione si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce pertanto accertamento riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)