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Sez. 3, Sentenza n. 1292 del 09/06/1967 (Rv. 327840 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1967-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327840-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La pronunzia d'inammissibilita del ricorso prevale su quella di Estinzione del processo per rinunzia. (nella specie, era stato proposto ricorso per Cassazione contro ordinanza del giudice dell'esecuzione di spostamento del giorno fissato per l'incanto, e, successivamente, era stata fatta rinuncia al ricorso. La Corte regolatrice ha rilevato che il ricorso era inammissibile, perche il provvedimento impugnato non aveva contenuto decisorio ne Forma di sentenza, ed ha enunciato il principio di cui innanzi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)