Sez. U, Sentenza n. 3262 del 10/10/1969 (Rv. 343284 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PRONUNZIA DI INAMMISSIBILITA - PREVALENZA RISPETTO A QUELLA DI ESTINZIONE PER RINUNZIA AL RICORSO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PRONUNZIA DI INAMMISSIBILITA - PREVALENZA RISPETTO A QUELLA DI ESTINZIONE PER RINUNZIA AL RICORSO.*
La pronuncia di inammissibilita del ricorso per Cassazione, e, quindi, anche del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ha carattere preliminare ed assorbente rispetto a quella di Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso stesso, in quanto non puo validamente rinunciarsi ad un diritto processuale inesistente, per difetto delle condizioni inerenti al suo valido Esercizio. (Conf 3350-68, massima n 336369 1292-67, massima n 327840).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)