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Sez. 1, Sentenza n. 5591 del 13/03/1985 Ud. (dep. 06/06/1985) Rv. 169645 - 01

ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI DELLA LIEVE ENTITÀ - APPLICABILITÀ - CRITERI - FACOLTATIVITÀ DELLE CIRCOSTANZE - DINIEGO - ELEMENTI.*
Stato
decisa il 1985-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169645-01

ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI DELLA LIEVE ENTITÀ - APPLICABILITÀ - CRITERI - FACOLTATIVITÀ DELLE CIRCOSTANZE - DINIEGO - ELEMENTI.*

In tema di armi la circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto richiede, per la sua applicazione, la condizione della lieve entità del fatto, desunta dalla qualità e dalla quantità delle armi o dagli altri oggetti ad esse equiparati, come criteri obiettivi interdipendenti e da esaminare congiuntamente. Tuttavia, una tale condizione, pur necessaria, non è sufficiente per l'applicazione dell'attenuante in esame, che, essendo facoltativa, può essere negata anche in base alla valutazione delle modalità e delle circostanze del fatto. Ne consegue che legittimamente essa circostanza è negata, qualora si sia in presenza di un'arma la cui clandestinità sia correlata alla pericolosità dell'imputato. (V mass n 163591).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)