Sez. 2, Sentenza n. 3218 del 31/10/1983 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163591 - 01
ARMI - IN GENERE - DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE ARMI - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO EX ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967 - NATURA DISCREZIONALE - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE.*
ARMI - IN GENERE - DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE ARMI - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO EX ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967 - NATURA DISCREZIONALE - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE.*
L'applicazione della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 sul controllo delle armi, è di natura discrezionale, nel senso che la diminuzione di pena non consegue necessariamente al mero accertamento qualitativo o quantitativo delle armi, ma è rimessa alla facoltà e alla valutazione del giudice. Pertanto è legittimo il diniego della detta attenuante quando - pur accertate la modesta potenzialità offensiva e l'unicità dell'arma - tuttavia ricorrono altri aspetti storici, ivi compresi quelli di natura soggettiva, che inducano il giudice a non fare uso della facoltà dalla legge attribuitagli. (V mass n 150600; (V mass n 151336).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)