Sez. 2, Sentenza n. 200 del 23/01/1997 Cc. (dep. 13/02/1997) Rv. 207131 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolosità dell'imputato - Carichi pendenti - Valutabilità ai fini cautelari.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti penali risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa della personalità dell'indagato effettuata dal giudice con riferimento ai numerosi "carichi pendenti" esistenti nei confronti dell'indagato per reati analoghi a quello contestato nella misura cautelare)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)