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Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 15/07/1997 Cc. (dep. 30/07/1997) Rv. 208342 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Giudizio sulla personalità dell'imputato o indagato - Pendenze penali - Valutazione - Legittimità - Contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208342-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato, e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa; e ciò senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo, Cost., atteso che tale principio vieta di assumere appunto la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)