Sez. 6, Sentenza n. 1662 del 04/12/1995 Ud. (dep. 10/02/1996) Rv. 204123 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione | Verifica di legittimità - Ambito e limiti.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione
Il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici. La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito dall'art. 606.1 lett. e) cit. il controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti né su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)