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Sez. 3, Sentenza n. 766 del 26/11/1997 Ud. (dep. 22/01/1998) Rv. 209405 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato - Criteri.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209405-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

In tema di sindacato del vizio di motivazione compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una risposta esaustiva alle \obiezioni mosse dalle parti, se abbia correttamente interpretato gli elementi probatori e se abbia correttamente applicato le regole della logica nell'argomentazione che ha condotto a scegliere determinate conclusioni anziché altre, come si desume dal tenore dell'art 606 comma primo lett. e) cpp, secondo cui il vizio della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato. Pertanto il giudizio di merito deve essere agganciato ad obiettive risultanze probatorie ed a coerenti argomentazioni, dovendo la motivazione presentarsi come valida espressione di concrete ragioni rapportate allo specifico caso in esame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)