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Sez. 6, Sentenza n. 8910 del 06/12/2007 Ud. (dep. 28/02/2008) Rv. 239815 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Reato di guida senza patente ex art. 6 Legge n. 575 del 1965 - Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione non più in atto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239815-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

Il reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all'art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto. (Fattispecie nella quale la Corte ha stabilito che deve essere ricondotta nella fattispecie amministrativa di cui all'art. 116 comma 13 D.Lgs. n. 285 del 1992, e non nel suddetto reato, la condotta di colui che guida senza patente, una volta cessata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che ne aveva motivato la revoca).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)