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Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 21/09/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236301 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE | Guida senza patente da parte di soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione - Illecito penale di cui all'art. 6 L. n. 575 del 1965 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236301-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE

La guida di auto senza patente posta in essere da soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, integra l'illecito penale di cui all'art. 6 della legge n. 575 del 1965 e non l'ipotesi di cui all'art. 116, comma tredicesimo, D.Lgs. n. 285 del 1992, depenalizzata ad opera dell'art. 19 D.Lgs. n. 507 del 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 116 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)